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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MITADES di PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I

Denominazione – sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale nel comune di Milano e sedi secondarie nel comune di Milano e di Barni (CO), una associazione di promozione sociale operante nei settori sociale, educativo, socio-sanitario e culturale che assume la denominazione Associazione “Mitades” di Promozione Sociale.

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi che regolano la promozione sociale tra le quali la L.476/87, L.438/98 e L.383/2000.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

ART.2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, culturali, educativi, formativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Lo scopo e l’oggetto sociale dell’Associazione “Mitades” è la promozione sociale e il benessere della persona e del suo ambiente di vita in un’ottica che valorizzi le pari opportunità come sancite dalle Convenzione dei Diritti dell’Uomo (1948) e dalla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989).

L’attività dell’Associazione sarà quindi centrata sui diritti della persona che è intesa e valorizzata nei suoi molteplici aspetti e a sostegno di uno sviluppo integro e armonico dal punto vista individuale, territoriale e sociale. Focus dell’associazione è promuovere e sostenere le potenzialità del mondo dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’età adulta e della genitorialità, fare emergere i loro bisogni e sostenere gli stakeholder (famiglia, scuola, mass media, comunità, istituzioni) attraverso progetti, servizi e attività di educazione, sostegno terapeutico (in ambito psicologico, pedagogico e psicomotorio), formazione e consulenza. Scopo dell’associazione è sostenere la crescita, la relazione, i contesti di origine e appartenenza e promuovere il superiore interesse del minore e i suoi diritti.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all’associazione e all’intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi spazi educativi e di aggregazione (anche sperimentali) per minori, donne, genitori e famiglie, seminari, convegni, laboratori, progetti, servizi e consulenze a supporto di una crescita economica,sociale e culturale del territorio di riferimento.

Particolare attenzione è data ai contesti comunitari nell’ottica del dialogo tra culture nazionali, europee e internazionali.

Per il raggiungimento di questi scopi, l’Associazione potrà collaborare nell’organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

ART.3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

a)  Promuovere la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani; attenzione è data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative (famiglia, scuola, gruppo dei pari, istituzioni)

b)  progettare e implementare attività di formazione e orientamento lavorativo in collaborazione con enti del pubblico quali, a titolo esemplificativo, Ufficio Nazionale del Servizio Civile, università, uffici risorse umane, e del privato (stage di formazione-lavoro e borse lavoro).

c)  aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;

d)  ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo meramente esemplificativo portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;

e)  promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all’estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ed artistici;

f)  creare gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell’associazione;

g)  collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, socio-sanitario, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto. .

h)  Gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e socio-sanitarie e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;

i)  aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell’associazione;

j)  esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione collettiva firmata dal proprio rappresentante legale.

All’atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi  associati o che abbiano carattere di temporaneità

ART.6

La qualifica di socio dà diritto senza distinzione alcuna:

  • A presenziare e partecipare in forma libera, gratuita/volontaria, eventualmente con un contributo spese a tutte le attività previste dallo Statuto dall’Associazione che potrà inoltre, in caso di particolare necessità, ricorrere ai propri Associati per assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle loro prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
  • A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • A godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, previa presentazione delle nuove candidature ad opera del Consiglio Direttivo in carica.

I soci sono tenuti:

  • All’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • Al pagamento del contributo associativo e delle quote dovute per la partecipazione alle iniziative sociali.
ART.7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART.8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a)  Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, e gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni  adottate dagli organi dell’Associazione.

b)  Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;

c)  Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d)  Che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all’Associazione.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione si debbono comunicare ai soci destinatari mediante lettera o per affissione presso la sede delle attività sportive, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9, devono essere motivate e senza onere alcuno al recedente.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune

ART.11

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di attività e iniziative volte ai fini statutari ;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale marginale.

Il fondo comune,la cui costituzione è facoltativa, è delegata alla richiesta dell’ Assemblea dei Soci, esso è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali.

Esercizio Sociale

ART.12

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

ART. 13

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);

e) il Collegio dei Probiviri (qualora eletto).

Assemblee

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione può essere alternativamente comunicato ai soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

ART. 15

L’assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, votando le candidature presentate dal Consiglio Direttivo in carica;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto, in proprio o per delega, gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea può approvare regolamenti che deroghino, in tutto o in parte, quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 17

L’assemblea e’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4)  degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

ART. 18

L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed, eventualmente, il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e’ fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione che operi nei limiti di 1/3 del N° complessivo dell’ organo interessato, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, ove decada oltre 1/3 dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

E’ fatto divieto ai consiglieri di percepire emolumenti per la carica nonché di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive nell’ambito della medesima disciplina.

Presidente

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 7 (sette) giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

ART. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Collegio dei Probiviri (qualora eletto)

ART. 23

A garanzia di contraddittorio tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci, e, tra questi e l’Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di 3 (tre) Probiviri, da nominarsi dal Consiglio Direttivo. Tale Collegio potrà presentare controdeduzioni scritte o verbali in fase preventiva rispetto all’ assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio;esso tenterà la composizione della controversia e valuterà la sussistenza dei presupposti per l’inoltro del provvedimento sanzionatorio in Assemblea .

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, culturale ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo eventualmente previsto dalla normativa vigente.

ART. 25
Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

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