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Buon compleanno Diritti!!!

Ecco la nostra versione semplificata della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: gli articoli sarebbero tanti, ma abbiamo cercato di metterli nel modo più semplice possibile cercando di mantenerne tutto il senso.
Art.2 I minori hanno diritto ad uguale trattamento, senza discriminazione basata su genere, lingua, religione, nazionalità, appartenenza etnica o sociale, alla situazione finanziaria o a qualsiasi altra circostanza riferita a loro o ai genitori
Art.3 Si assicurano a tutti i minori la protezione e le cure necessarie al loro benessere: il loro superiore interesse deve essere la componente preminente in ogni azione che li riguarda .
Art.4-5 Le istituzioni e gli adulti di riferimento si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi, economici per l’implementazione di questi diritti.
Art.6 Ogni minore ha diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo.
Art.7 Il minore, al momento della nascita, ha il diritto ad un nome, ad una cittadinanza e ad essere registrato.
Art.8 Il minore ha diritto a preservare la propria identità e nazionalità.
Art.9 Il minore ha diritto a crescere in famiglia, a meno che non sia contraria al superiore interesse.
Art.10 Il minore ha diritto a ricongiungersi con i suoi genitori nel caso in cui siano in un altro paese.
Art.11 Il minore deve essere protetto da eventuali trasferimenti illegali all’estero.
Art.12-13 Il minore ha diritto a ricevere le informazioni e ad esprimere la propria opinione su tutte le decisioni che lo riguardano.
Art.14 Il minore ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e religione.
Art.15 Il minore ha il diritto ad associarsi e riunirsi.
Art.16 Il minore ha diritto ad una vita privata, anche all’interno della famiglia.
Art.17 Il minore ha diritto all’accesso a tutte le informazioni provenienti da fonti nazionali ed internazionali, se finalizzati a promuovere il suo benessere.
Art.18 Il minore ha diritto ad essere cresciuto dai genitori che devono essere guidati dal suo superiore interesse.
Art.19 Il minore è protetto contro ogni forma di violenza, oltraggio o abuso, fisico e psicologico, abbandono , maltrattamento o sfruttamento.
Art.20 Ogni minore allontanato dalla propria famiglia ha diritto a protezione e aiuto speciali.
Art.21 L’interesse del minore deve guidare le decisioni in materia di adozione.
Art.22 I minori richiedenti asilo o rifugiati hanno diritto a protezione e assistenza.
Art.23 I minori disabili hanno diritto ad un’assistenza speciale che garantisca loro dignità, ne favorisca l’autonomia e che agevoli la loro piena partecipazione.
Art.24-25 I minori hanno diritto alla salute e alla migliore assistenza medica possibile.
Art.26 Il minore in condizioni economico-sociali disagiate ha diritto a sostegni.
Art.27 Ogni minore ha diritto a un livello di vita adeguato
Art.28-29 Il minore ha diritto ad avere un’educazione/istruzione che favorisca lo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini nelle loro potenzialità e che promuova uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza, rispetto delle altre culture e dell’ambiente.
Art.30 I minori appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche hanno il diritto ad una propria vita culturale e di professare e praticare la propria religione.
Art.31 Il minore ha il diritto al riposo, al tempo libero, al gioco e ad attività ricreative, artistiche e culturali.
Art.32 Il minore ha il diritto di essere protetto contro lo sfruttamento economico che sia dannoso per la sua educazione e salute.
Art.33 Il minore ha il diritto ad essere protetto contro l’uso, la produzione e il mercato di stupefacenti o sostanze psicotrope.
Art.34 Il minore ha il diritto ad essere protetto da ogni forma di abuso sessuale.
Art.35 Il minore ha il diritto ad essere protetto contro il rapimento, la vendita o la tratta per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Art.36 Il minore ha il diritto di essere protetto da qualsiasi forma di sfruttamento.
Art.37 Nessun minore deve subire torture, pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Nessun minore può essere condannato a pena di morte o detenzione a vita.
Art.38 I minori hanno diritto alla protezione in caso di guerra e non posso essere arruolati nell’esercito al di sotto dei 15 anni.
Art.39 Ogni minore vittima di negligenze, sfruttamento o maltrattamenti ha il diritto a cure appropriate e ad attività finalizzate al reinserimento sociale.
Art.40 Ogni minore ha il diritto ad essere adeguatamente difeso nel caso in cui sia accusato o abbia commesso un reato.
Art.41-42 Il minore ha il diritto ad usufruire delle leggi nazionali de internazionali che gli garantiscano maggiore protezione e ad essere informato sui propri diritti.

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